| PREMESSA Definizione
1 - Per Stadio si intende l’interna struttura
dello Stadio “Moccagatta” - Spalto Rovereto
28 Alessandria, utilizzato dall’U.S. Alessandria
Calcio 1912 s.r.l. comprese le aree esterne delimitate
dalle recinzioni incluse le aree di proprietà
occupate o utilizzate dal Club.
2 - Per Club si intende l’U.S. Alessandria Calcio
1912 s.r.l.
3 - Per evento si intende ogni manifestazione sportiva
che ha luogo nella Stadio, organizzata e decisa dall’U.S.
Alessandria Calcio 1912 s.r.l.
Norme generali
1 - L’U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l.
organizzatrice dell’evento sportivo è responsabile
dell’emissione e distribuzione dei titoli di accesso
e degli abbonamenti per le manifestazioni che si svolgeranno
presso lo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di
Alessandria.
2 - L’acquisto del titolo valido per l’accesso
(o abbonamento) e la permanenza nell’area stadio,
determina l’accettazione del presente “Regolamento
d’uso dello Stadio” e dalle normative emanate
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla
F.I.G.C., dalla LEGA PRO, dall’Alessandria Calcio
s.r.l. e dall’Autorità alla Pubblica Sicurezza.
3 - Con l’acquisto del titolo di accesso (o abbonamento),
il titolare si impegna a prendere visione, a rispettare
ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo
dell’impianto sportivo; il rispetto di tali norme
è condizione indispensabile per l’accesso
e la permanenza degli spettatori nell’impianto
sportivo.
4 - E' possibile in ogni caso cedere il proprio titolo
di accesso (o abbonamento) a terzi (amici, familiari,
ecc.), che posseggano gli stessi diritti di titolarità.
Sarà possibile cedere l'abbonamento per tutto
il campionato, o per la singola gara. La cessione a
terzi dei titoli di accesso o degli abbonamenti si può
esercitare inviando comunicazione
via fax al numero 0131/224780 entro e non oltre le ore
13.00 del venerdì antecedente la gara.
5 - L’accesso all’impianto sportivo può
comportare la sottoposizione dell’interessato
a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona
e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito,
finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione
nello Stadio di oggetti e sostanze illecite proibite
o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
6 - Con l’acquisto del titolo di accesso (o abbonamento
) allo Stadio, l’acquirente autorizza implicitamente
il Club a richiedere controlli sulla persona ed a rifiutare
l’accesso o ad allontanare dall’impianto
chiunque non si sottoponga a tali controlli.
7 - L’inosservanza del presente regolamento, comporterà
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione,
con il conseguente allontanamento dall’impianto
del contravventore nonché l’applicazione
delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
8 - Il Club può rifiutare l’ingresso allo
Stadio alle persone che abbiano violato il presente
Regolamento.
MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLO STADIO
1 - L’ingresso allo Stadio è autorizzato
solo dopo la presentazione di idoneo titolo di accesso
valido (o abbonamento) per persona, che dovrà
essere conservato per tutta la durata dell’evento
ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale
preposto. A seguito delle nuove disposizioni sulla sicurezza,
oltre al regolare tagliando di ingresso, è necessario
essere in possesso di un documento in corso di validità
che possa attestare l’identità del soggetto.
2 - Chiunque acceda indebitamente all’interno
dell’impianto sportivo privo del titolo di accesso
è punito con la sanzione prevista dalla normativa
vigente.
3 - L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha
facoltà di sottoporre a controlli, ispezioni,
perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati,
tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto
accesso allo Stadio. L’accesso e la permanenza
nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà
di sottoporsi ai controlli da parte delle Autorità
di Pubblica Sicurezza.
4 - Il possessore di regolare titolo di accesso che
abbandona lo Stadio, non sarà più riammesso
se non si munisce di un nuovo titolo d’accesso.
5 - Per ragioni d’ordine pubblico l’Autorità
di Pubblica Sicurezza, o il Club potranno limitare o
interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio
anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso.
6 - Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori
devono seguire inderogabilmente le indicazioni, le istruzioni
e le direttive del personale di servizio, facilmente
identificabile dal giubbino fornito dal Club e dalle
Forze di Polizia.
7 - L’accesso allo Stadio alla tifoseria per le
operazioni di stesura di striscioni e preparazione di
coreografie è consentito da un’ora prima
dell’apertura delle porte al pubblico, l’attività
in argomento dovrà essere conclusa prima dell’apertura
dei cancelli per l’ingresso del pubblico.
8 - Chiunque assista ad un evento sportivo, riconosce
che i propri movimenti all’interno e attorno allo
Stadio sono esclusivamente a suo rischio e che il Club
o qualsiasi altro organismo non possono essere ritenuti
responsabili per alcun tipo di rischio, pericolo o perdita
compresi danni fisici, danni agli oggetti di proprietà
o per qualsiasi altro incidente derivato dalla sua presenza
allo Stadio sia che si verifichi prima, durante o dopo
la partita. Il Club non risponde, salvo che il fatto
non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa,
per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose
nello Stadio o nelle aree limitrofe.
MODALITA’ PER STRISCIONI E COREOGRAFIE
E’ fatto divieto di introdurre nell’impianto
sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad
essi assimilabile compreso quello per le coreografie,
se non espressamente autorizzato.
E’ sempre autorizzata:
1 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere,
sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette
riportanti solo i colori della propria squadra nonché
oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione,
non può impropriamente essere utilizzata quale
corpo contundente.
2 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere
nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.
E’ sempre vietata:
1 - L’introduzione e l’esposizione di striscioni
dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato
dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di
antisemitismo, di villipedio etc.).
2 - L’esposizione di materiale che per dimensioni
ostacoli la visibilità di altri tifosi.
3 - L’introduzione di materiale, anche se autorizzato,
dopo l’apertura al pubblico dei cancelli allo
Stadio.
4 - L’introduzione di materiale ritenuto pericoloso
per la pubblica incolumità e per la sicurezza
antincendio.
Può essere autorizzata:
1 - L’introduzione e l’esposizione di striscioni
contenenti scritte a sostegno della propria squadra
in occasione della gara in programma.
2 - L’introduzione e l’utilizzo dei materiali
necessari per le coreografie.
SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO
1 - In ogni settore sono presenti servizi igenici.
2 - Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso
può essere richiesta al personale di servizio,
facilmente identificabile dal giubbino fornito dal Club.
COMPORTAMENTI VIETATI
Come previsto dalle vigenti normative chiunque
non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza,
ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia,
non potrà essere ammesso all’interno dello
Stadio.
I seguenti comportamenti devono essere vietati e perseguiti
a norma di legge:
1 - Accedere all’impianto sportivo senza titolo
d’accesso regolarmente rilasciato ai sensi del
D.M. 6/6/2005.
2 - Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3 - Sostare in prossimità di passaggi, uscite,
ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni
altra via di fuga; attardarsi senza ragione agli ingressi
e vie d’uscita, nei passaggi e nei corridoi dello
Stadio.
4 - Sostare in piedi su posti a sedere, circolare tra
settori differenti se non consentito; ostruire i passaggi,
le vie d’accesso e di uscita, i varchi d’ingresso
e di uscita, le scale, le vie di esodo ed ogni altra
via di fuga.
5 - Accedere alle aree riservate o alle aree chiuse
al pubblico, entrare o lasciare lo Stadio passando dai
punti predisposti per un’uscita più rapida
in caso di pericolo, quali ingressi, scale, pianerottoli.
Ecc..
6 - Chiunque occupi indebitamente percorsi di smistamento
o altre aree dell’impianto sportivo non accessibili
al pubblico è punito con la sanzione prevista
dalla normativa vigente.
7 - Agire in modo violento, istigare alla violenza,
al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento
che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio,
minaccioso, discriminatorio o offensivo; (Legge 13 Dicembre
1989 n. 140 art. 6, comma 1 e 5).
8 - Usare l’intimidazione, la coercizione, gli
insulti e/o la provocazione verso altre persone, inclusi
giudici di gara, giocatori, ufficiali e personale di
sicurezza.
9 - Compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale
etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra
manifestazione di intolleranza.
10 - Usare travestimenti che non permettano di distinguere
il viso.
11 - Accendere fuochi.
12 - Scavalcare il muro di cinta, le recinzioni del
settore, la recinzione fiscale ed invadere il terreno
di gioco.
13 - Arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare
o manomettere in qualsiasi modo attrezzature, strutture,
infrastrutture e servizi dell’impianto.
14 - Arrampicarsi sulle strutture dello Stadio, pali
della luce, recinti, tetti, ripari o altre costruzioni
facenti parte della struttura.
15 - Svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale
o commerciale se non preventivamente autorizzate dalla
Società.
16 - Altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza,
costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione
della gara oppure possano essere giudicare fastidiose
o pericolose per altre persone.
E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE
E/O DETENERE ALL’INTERNO DELLO STADIO:
1 - Qualsiasi tipo di arma indipendentemente
dal genere, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici,
fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi
strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato
come tale.
2 - Tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che
potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia
per la sicurezza, l’ordine pubblico, oppure provocare
danni alle personeo alle cose, o interrompere lo svolgimento
della partita.
3 - Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili
o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche,
pietre, bottiglie o contenitori di vetro, sostanze congelate
ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato.
4 - Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti,
disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni
con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti
propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose,
asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che
possano determinare reazioni violente nei destinatari,
ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare
o comunque non preventivamente autorizzate.
5 - Caschi da motociclista, bagagli ingombranti.
6 - Ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale
di sicurezza.
7 - Animali con l’eccezione dei cani guida e/o
soccorritori.
8 - Altri oggetti identificati dal personale di servizio,
della sicurezza e/o qualsiasi altra persona autorizzata
che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione
dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l.
Sono puniti dalla stessa legge 40/189 i seguenti comportamenti:
1 - scavalcamento ed invasione di campo:- “Salvo
che il fatto non costituisca più grave reato
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni
medesime, invade il terreno di gioco, è punito,
se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone,
con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda
prevista dalle normative vigenti (art. 6 bis comma 2)”;
2 - Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di
manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime o comunque nelle immediate adiacenze ad essi,
è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per
l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti
o, comunque atti ad offendere, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa prevista
dalle normative vigenti. Si considerano reati anche
i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva (art.
6 ter.)”;
3 - Turbativa di manifestazioni sportive- “Salve
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
turba il regolare svolgimento di una manifestazione
sportiva è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La competenza
ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi
sono devoluti allo Stato”.
4 - Regolamento d’uso e relative sanzioni- “
Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione
al rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si
trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento
comporta l’allontanamento dall’impianto
ed è accertata anche sulla base di documentazione
video fotografica o di altri elementi oggettivi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dalle normative vigenti. La sanzione è aumentata
nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso
è commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi
di cui al primo periodo, al contravventore possono essere
applicato il DASPO e le prescrizione per una durata
da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv.
L. 88/2003).
LIMITAZIONI RIGUARDANTI L’USO DI BEVANDE
ALCOLICHE
E’ vietata ai sensi dell’art. 7 comma 4
della legge n. 38 del 29 Dicembre 2006 la somministrazione
e vendita di bevande di qualunque gradazione alcolica
all’interno dello Stadio Moccagatta quando si
svolgano incontri di calcio Campionato e Coppa Italia
che vedano impegnata qualsiasi squadra facente parte
della Società.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLO STADIO
1 - Chiunque tenga atteggiamenti violenti,
ingiuriosi e /o offensivi, discrimini in senso razziale,
etnico, religioso gli altri spettatori o gli atleti
presenti nell’impianto sportivo.
2 - Chiunque produca danneggiamenti all’impianto
e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza
degli altri spettatori.
3 - Chiunque si sia introdotto nello Stadio privo di
un valido titolo di accesso.
4 - Chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree
riguardanti le vie di esodo.
5 - Chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque
persona e/o istituzione.
6 - Chiunque acquisti titoli di accesso a settori diversi
da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza.
7 - Ogni persona che sia entrata nelle aree dello Stadio
designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria
può essere espulsa dallo Stadio per la sua incolumità
e/o per qualsiasi altra ragione.
8 - Chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente
regolamento d’uso dell’impianto sportivo,
dopo gli accertamenti dell’Autorità competente. |