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REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO MOCCAGATTA

 

REGOLAMENTO INTERNO STADIO COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA

- Per “Stadio”, si intende l’intera struttura dell’impianto sportivo “G. Moccagatta” di Alessandria, occupata od utilizzata dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl a seguito di specifica convenzione con il Comune di Alessandria del 27 ottobre 2005 n. 4750 di registro, e successivi rinnovi.

- Per “Club”, si intende la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, con sede legale in Alessandria, Via Bellini, 5.

- Per “Evento”, si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl.

L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano l’accettazione del presente Regolamento.

L’obbligo del rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto è da intendersi come condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio.

L’inosservanza comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente espulsione dallo Stadio del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti emanati dagli organi sportivi nazionali ed internazionali, dalla Lega Pro, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl.

Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.


1) Norme di comportamento

a. La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl non potrà, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge (art.1 quater, comma 7 bis, del DL n.28 del 24 febbraio 2003 e successive modificazioni), porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa.
b. Non potranno, sempre in virtù dell’articolo sopra citato, essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo dal Club, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.
c. La Società Alessandria Calcio 1912 srl rilascerà, in deroga al limite numerico di cui all’ art. 1 quater, comma 7 bis del DL n. 28 del 24 febbraio 2003 e s.m.i., biglietti nominativi e numerati gratuiti per minori di anni 10 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. L’adulto “accompagnatore” ha l’obbligo di assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
d. Il titolo di accesso allo stadio è personale (nominativo e numerato) e non può essere ceduto a terzi.
e. Con l’acquisto del biglietto si riconosce al Club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti ritenuti proibiti e/o pericolosi.
f. Chiunque, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, accede all’interno dello stadio è tenuto al rispetto delle regole riportate nel regolamento.
g. Per accedere all’interno dello stadio è obbligatorio esibire un biglietto nominativo e numerato valido, tra cui sono compresi gli abbonamenti e gli accrediti.
h. Lo spettatore ha il diritto/dovere ad occupare solamente il posto assegnato.
i. Durante le competizioni sportive, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, non è consentito agli spettatori di poter uscire dall'impianto e poi rientrare con lo stesso biglietto. Chi acquista titoli di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere espulso dallo stadio.
j. La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl si riserva il diritto di espellere dallo stadio chiunque non rispetti il regolamento.
k. Il club può rifiutare l’ingresso allo stadio anche in occasione di incontri successivi alle persone che violino il regolamento.
l. Per l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto è richiesto il possesso di un documento di riconoscimento valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando nominativo e numerato ed il possessore dello stesso.

Riassumendo:

- Durante l’accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto (steward), potranno essere sottoposti a controlli.

- Si rammenta, che gli “addetti alla pubblica incolumità” del Club nell’esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati legalmente agli “addetti a pubblico servizio”.

- L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio.

- L’accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o degli steward in ossequio a quanto previsto dal DM 8 agosto 2007.

- In ossequio a quanto stabilito dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ovvero all’accertamento dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio.

Inoltre:

  • Nessuno, nei settori dove sono presenti appositi sistemi per sedersi, può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara; tale violazione può comportare l’allontanamento dallo Stadio. All’interno dello Stadio sono previsti solo posti a sedere.
  • Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.
  • Non è consentito, in nessun caso, l’accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
  • Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa.
  • Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva, inoltre, il diritto di “riprogrammare” la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità.
  • In caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso.
  • Il Club non avrà nei confronti degli spettatori nessun altro obbligo, oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione.
  • Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.


2) Divieti

In ossequio alla vigente normativa É VIETATO:

a. accedere scavalcando le recinzioni predisposte sul perimetro, nonché dei separatori e delle strutture in genere eludendo l’entrata regolamentare attraverso gli appositi accessi predisposti per il controllo / verifica regolarità biglietto / accredito, il riconoscimento personale e la verifica del materiale che si intende portare all’interno dello stadio.
b. usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso.
c. l’invasione di campo, l’entrata in aree proibite o interdette alle persone non autorizzate.
d. usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, calciatori, dirigenti, forze dell’ordine, personale di sicurezza).
e.

introdurre all’interno dello stadio:

  • armi da fuoco, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, nonché qualsiasi strumento atto ad offendere.
  • veleni, sostanze nocive o infiammabili.
  • droghe e bevande alcoliche.
  • pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato.
  • cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara.
  • striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Il divieto si applica anche all’esposizione del materiale suddetto.
  • striscioni bandiere e sistemi coreografici non autorizzati in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa che disciplina le modalità di introduzione di striscioni, bandiere o altri sistemi coreografici all’interno dell’impianto sportivo.
f. compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, i cori e qualsiasi manifestazione di intolleranza.
g. accedere e trattenersi allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.
h. sostare in prossimità di passaggi, le uscite e gli ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga.
i. arrampicarsi sulle strutture dello stadio.
j. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto, compresi quelli elettrici di sicurezza, antincendio, erogazione acqua / gas, ecc.
k. avere comportamenti riconducibili all’oltraggio nei confronti degli steward o altro personale della società addetto alla sicurezza di tutti i frequentatori dello Stadio.
l. entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio.
m. condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite.
n. gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo.
o. altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.


3) Avvertenze

- Per le modalità di introduzione all’interno dello stadio di striscioni, bandiere e sistemi coreografici preventivamente autorizzati, si rimanda al documento 8 marzo 2007 dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ed alla specifica modulistica a disposizione sia presso la sede dell'U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, sia sul sito internet ufficiale www.alessandriacalcio.it.

- Lo stadio sarà, dall’inizio della stagione sportiva 2009 / 2010, controllato da un sistema di video-sorveglianza con visione delle aree interne ed esterne dell’impianto sportivo, i cui dati saranno trattati secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

- La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

- i seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e succ. modifiche e sono puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi e, nei casi più gravi, con l’arresto:

  • ostentazione di emblemi o simboli di gruppi o associazioni che diffondano la - discriminazioni o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  • lancio pericoloso di oggetti.
  • aver incitato o inneggiato o indotto alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.


4) Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali é effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e del decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005.

I dati personali rilevati dal Club, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio saranno registrati su supporto informatico e, quindi, cancellati trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell’Evento a cui si riferiscono.

Il periodo sopra citato può essere aumentato a seguito di specifica richiesta da parte delle Autorità di P.S.

Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo vigente normativa.

I dati di cui sopra potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Pro o della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.

La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl ha provveduto alla nomina del soggetto garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti in materia.


5) Ulteriori clausole regolamentari

Il presente regolamento oltre ad essere affisso, anche in stralcio, in più luoghi dello stadio e degli uffici della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, sarà inviato alla Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di Alessandria, alla Questura della Provincia di Alessandria ed alla Lega Pro, presso la propria sede di Firenze.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all’ entrata in vigore di nuove leggi e/o decreti e regolamenti comprese le specifiche indicazioni della Lega Pro.