REGOLAMENTO INTERNO STADIO
COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA
- Per “Stadio”, si intende
l’intera struttura dell’impianto sportivo
“G. Moccagatta” di Alessandria, occupata
od utilizzata dalla Società U.S. Alessandria
Calcio 1912 srl a seguito di specifica convenzione con
il Comune di Alessandria del 27 ottobre 2005 n. 4750
di registro, e successivi rinnovi.
- Per “Club”, si intende
la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl,
con sede legale in Alessandria, Via Bellini, 5.
- Per “Evento”, si intende
ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge
nello Stadio, organizzata e gestita dalla Società
U.S. Alessandria Calcio 1912 srl.
L’acquisto del titolo valido per l’accesso
e la permanenza nell’area dello Stadio comportano
l’accettazione del presente Regolamento.
L’obbligo del rispetto del Regolamento d’uso
dell’impianto è da intendersi come condizione
indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno
dello stadio.
L’inosservanza comporterà l’immediata
risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente
espulsione dallo Stadio del contravventore, nonché
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
e dai regolamenti emanati dagli organi sportivi nazionali
ed internazionali, dalla Lega Pro, dall’Autorità
di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni
della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl.
Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio
alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
1) Norme di comportamento
| a. |
La Società U.S.
Alessandria Calcio 1912 srl non potrà, in
ossequio alle vigenti disposizioni di legge (art.1
quater, comma 7 bis, del DL n.28 del 24 febbraio
2003 e successive modificazioni), porre in vendita
o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente,
alla società cui appartiene la squadra ospitata,
titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali
competizioni si disputano, riservati ai sostenitori
della stessa. |
| b. |
Non potranno, sempre
in virtù dell’articolo sopra citato,
essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo dal Club,
alla stessa persona fisica o giuridica titoli di
accesso in numero superiore a quattro. |
| c. |
La Società Alessandria
Calcio 1912 srl rilascerà, in deroga al limite
numerico di cui all’ art. 1 quater, comma
7 bis del DL n. 28 del 24 febbraio 2003 e s.m.i.,
biglietti nominativi e numerati gratuiti per minori
di anni 10 accompagnati da un genitore o da un parente
fino al quarto grado. L’adulto “accompagnatore”
ha l’obbligo di assicurare la sorveglianza
sul minore per tutta la durata della manifestazione
sportiva. |
| d. |
Il titolo di
accesso allo stadio è personale (nominativo
e numerato) e non può essere ceduto a terzi. |
| e. |
Con l’acquisto
del biglietto si riconosce al Club il diritto di
effettuare controlli sulla persona ed a custodire
gli oggetti ritenuti proibiti e/o pericolosi. |
| f. |
Chiunque, a qualsiasi
titolo e per qualsiasi motivo, accede all’interno
dello stadio è tenuto al rispetto delle regole
riportate nel regolamento. |
| g. |
Per accedere all’interno
dello stadio è obbligatorio esibire un biglietto
nominativo e numerato valido, tra cui sono compresi
gli abbonamenti e gli accrediti. |
| h. |
Lo spettatore ha il diritto/dovere
ad occupare solamente il posto assegnato. |
| i. |
Durante le competizioni
sportive, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,
non è consentito agli spettatori di poter
uscire dall'impianto e poi rientrare con lo stesso
biglietto. Chi acquista titoli di accesso in violazione
delle procedure per la separazione dei sostenitori
delle squadre, potrà essere espulso dallo
stadio. |
| j. |
La Società U.S.
Alessandria Calcio 1912 srl si riserva il diritto
di espellere dallo stadio chiunque non rispetti
il regolamento. |
| k. |
Il club può rifiutare
l’ingresso allo stadio anche in occasione
di incontri successivi alle persone che violino
il regolamento. |
| l. |
Per l’accesso e
la permanenza all’interno dell’impianto
è richiesto il possesso di un documento di
riconoscimento valido, da esibire a richiesta del
personale della società, per verificare la
corrispondenza tra il titolare del tagliando nominativo
e numerato ed il possessore dello stesso. |
Riassumendo:
- Durante l’accesso e per tutto il tempo di permanenza
nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso,
che dovrà essere conservato fino all’uscita
dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta
del personale preposto (steward), potranno essere sottoposti
a controlli.
- Si rammenta, che gli “addetti alla pubblica
incolumità” del Club nell’esercizio
delle proprie funzioni, sono equiparati legalmente agli
“addetti a pubblico servizio”.
- L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà
di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono
accedere o hanno avuto accesso allo Stadio.
- L’accesso e la permanenza nello Stadio saranno
negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai
controlli da parte dell’Autorità di Pubblica
Sicurezza o degli steward in ossequio a quanto previsto
dal DM 8 agosto 2007.
- In ossequio a quanto stabilito dalle vigenti normative
e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di
sottoporsi ai controlli di sicurezza, ovvero all’accertamento
dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso
all’interno dello Stadio.
Inoltre:
- Nessuno, nei settori dove sono presenti appositi
sistemi per sedersi, può rimanere in piedi
durante lo svolgimento della gara; tale violazione
può comportare l’allontanamento dallo
Stadio. All’interno dello Stadio sono previsti
solo posti a sedere.
- Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità
di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare
o interdire l’ingresso o la permanenza nello
Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare
titolo di accesso.
- Non è consentito, in nessun caso, l’accesso
nello Stadio a persone soggette a diffida per atti
di violenza sportiva.
- Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti
o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il
fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza
e colpa.
- Il Club non può garantire che la gara abbia
luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva,
inoltre, il diritto di “riprogrammare”
la data e l’ora della gara senza alcun preavviso
e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità.
- In caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso
avverrà secondo quanto previsto dal contratto
di acquisto del titolo di accesso.
- Il Club non avrà nei confronti degli spettatori
nessun altro obbligo, oltre a quello del rimborso
del biglietto, responsabilità per qualsiasi
titolo, ragione, azione.
- Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà
luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione
dello stesso.
2) Divieti
In ossequio alla vigente normativa É VIETATO:
| a. |
accedere scavalcando
le recinzioni predisposte sul perimetro,
nonché dei separatori e delle strutture in
genere eludendo l’entrata regolamentare attraverso
gli appositi accessi predisposti per il controllo
/ verifica regolarità biglietto / accredito,
il riconoscimento personale e la verifica del materiale
che si intende portare all’interno dello stadio. |
| b. |
usare travestimenti
che non permettano di distinguere il viso. |
| c. |
l’invasione
di campo, l’entrata in aree proibite
o interdette alle persone non autorizzate. |
| d. |
usare l’intimidazione,
la coercizione, gli insulti o la provocazione verso
altre persone (inclusi arbitri, calciatori, dirigenti,
forze dell’ordine, personale di sicurezza).
|
| e. |
introdurre all’interno dello
stadio:
- armi da fuoco, materiale esplosivo, materiale
pirotecnico, fumogeni, coltelli o altri oggetti
da taglio, nonché qualsiasi strumento
atto ad offendere.
- veleni, sostanze nocive o infiammabili.
- droghe e bevande alcoliche.
- pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed
ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato.
- cartelli, stendardi orizzontali, banderuole,
documenti, disegni, materiale stampato e striscioni
contenenti propaganda a dottrine politiche,
ideologiche o religiose, asserzioni o concetti
che incitino all’odio razziale, etnico
o religioso, o che si tema possano ostacolare
il regolare svolgimento della gara.
- striscioni e cartelli che, comunque, incitino
alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.
Il divieto si applica anche all’esposizione
del materiale suddetto.
- striscioni bandiere e sistemi coreografici
non autorizzati in ossequio a quanto stabilito
dalla vigente normativa che disciplina le modalità
di introduzione di striscioni, bandiere o altri
sistemi coreografici all’interno dell’impianto
sportivo.
|
| f. |
compiere qualsiasi
forma di discriminazione razziale etnica o religiosa,
i cori e qualsiasi manifestazione di intolleranza. |
| g. |
accedere e trattenersi
allo stadio in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. |
| h. |
sostare in prossimità
di passaggi, le uscite e gli ingressi,
lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra
via di fuga. |
| i. |
arrampicarsi
sulle strutture dello stadio. |
| j. |
danneggiare o
manomettere in qualsiasi modo strutture,
infrastrutture e servizi dell’impianto, compresi
quelli elettrici di sicurezza, antincendio,
erogazione acqua / gas, ecc. |
| k. |
avere comportamenti
riconducibili all’oltraggio nei confronti
degli steward o altro personale della società
addetto alla sicurezza di tutti i frequentatori
dello Stadio. |
| l. |
entrare o parcheggiare
ogni tipo di veicolo in luoghi diversi
dalle aree destinate al loro parcheggio. |
| m. |
condurre attività
commerciali o promozionali, fare mostra
di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni,
se non preventivamente autorizzate e regolamentate
dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca
del materiale oggetto di dette attività proibite. |
| n. |
gettare spazzatura,
o altro materiale di scarto, in luoghi
non previsti per tale scopo. |
| o. |
altre azioni che, a giudizio
del personale di sicurezza, costituiscano o possano
costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione
della gara, oppure siano o possano essere di fastidio
o pericolo per altre persone. |
3) Avvertenze
- Per le modalità di introduzione all’interno
dello stadio di striscioni, bandiere e sistemi coreografici
preventivamente autorizzati, si rimanda al documento
8 marzo 2007 dell’Osservatorio Nazionale sulle
manifestazioni sportive ed alla specifica modulistica
a disposizione sia presso la sede dell'U.S. Alessandria
Calcio 1912 srl, sia sul sito internet ufficiale www.alessandriacalcio.it.
- Lo stadio sarà, dall’inizio della
stagione sportiva 2009 / 2010, controllato da un sistema
di video-sorveglianza con visione delle aree interne
ed esterne dell’impianto sportivo, i
cui dati saranno trattati secondo le disposizioni previste
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.
- La registrazione è effettuata dall’apertura
fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale
accesso di persone per la preparazione di coreografie.
- i seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi
della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e succ. modifiche
e sono puniti con sanzioni amministrative e penali quali
il divieto di accesso negli stadi e, nei casi più
gravi, con l’arresto:
- ostentazione di emblemi o simboli di gruppi o associazioni
che diffondano la - discriminazioni o la violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- lancio pericoloso di oggetti.
- aver incitato o inneggiato o indotto alla violenza
nel corso di competizioni agonistiche.
4) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali é effettuato
secondo le vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n° 196 e del decreto del Ministero
dell’Interno del 6 giugno 2005.
I dati personali rilevati dal Club, a fronte della vendita
di valido titolo di accesso allo Stadio saranno registrati
su supporto informatico e, quindi, cancellati trascorsi
sette giorni dallo svolgimento dell’Evento a cui
si riferiscono.
Il periodo sopra citato può essere aumentato
a seguito di specifica richiesta da parte delle Autorità
di P.S.
Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo
vigente normativa.
I dati di cui sopra potranno essere visionati per scopi
di giustizia sportiva dal delegato della Lega Pro o
della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere
altresì consegnati, in caso di richiesta, alla
Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.
La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl ha
provveduto alla nomina del soggetto garante del trattamento
dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti
in materia.
5) Ulteriori clausole regolamentari
Il presente regolamento oltre ad essere affisso, anche
in stralcio, in più luoghi dello stadio e degli
uffici della Società U.S. Alessandria Calcio
1912 srl, sarà inviato alla Commissione Provinciale
di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di Alessandria,
alla Questura della Provincia di Alessandria ed alla
Lega Pro, presso la propria sede di Firenze.
Il presente Regolamento è soggetto a possibili
variazioni conseguenti all’ entrata in vigore
di nuove leggi e/o decreti e regolamenti comprese le
specifiche indicazioni della Lega Pro. |